Accolto dalla Corte di Giustizia Federale il ricorso presentato dalla Triestina Calcio: annullata la squalifica a Giuseppe Scurto
Soddisfatta la Società ed il tesserato: il difensore di Arrigoni questa sera in ritiro
"Ritenuto che la lettura labiale non fornisce una prova certa in ordine all’effettiva pronuncia dell’espressione blasfema, - si legge nelle motivazioni della C.G.F. - la Prima Sezione LNP della Corte di Giustizia Federale ANNULLA la decisione impugnata"
Trieste 05-03-2010La Prima Sezione LNP della Corte di Giustizia Federale della FIGC ha accolto in data odierna il reclamo con richiesta di procedimento presentato d’urgenza dall’U.S. TRIESTINA CALCIO S.p.A. contro la squalifica per una giornata inflitta a Giuseppe Scurto a seguito della gara Lecce-Triestina decisa dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti con Com. Uff. n. 217 del 02.03.2010.
Questa mattina, Giuseppe Scurto, assistito dagli Avvocati Vittorio Rigo e Massimo Diana, ha presenziato all’udienza presso la Corte di Giustizia Federale della FIGC la quale, con piena soddisfazione della Società e del proprio tesserato, ha annullato la squalifica. Nella fattispecie, la Triestina Calcio, ringrazia per la preziosa collaborazione la Sig. Loredana, esperta di lettura labiale che ha fornito preziosi supporti formali al reclamo presentato in settimana.
Considerata decaduta la squalifica, Giuseppe Scurto questa sera raggiungerà i convocati all’Hotel Daneu, sede del ritiro prepartita.
Queste – nel dettaglio – le motivazioni della Prima Sezione LNP della Corte di Giustizia Federale:
- visti gli articoli 19 e 35 C.G.S.;
- ritenuta l’ammissibilità della prova TV nella fattispecie;
- visto il filmato RAI circa l’accaduto;
- ritenuto che la lettura labiale non fornisce una prova certa in ordine all’effettiva pronuncia dell’espressione blasfema, sanzionabile ai sensi delle disposizioni citate;
per questi motivi in accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’U.S. Triestina Calcio S.p.A., ANNULLA la decisione impugnata.
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