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Nessuna squalifica a carico di Emanuele Pesaresi dopo lo scontro fortuito con Job

La decisione del Giudice Sportivo diffusa nel pomeriggio di oggi

Dichiarata l'inammissibilità della segnalazione prevenuta dal Procuratore federale in merito al comportamento del giocatore alabardato dopo lo scontro di gioco con Thomas Herve Iyock Job nel corso della gara di sabato scorso tra la Triestina e l'Ascoli

Trieste - 22-01-2008

Questo lo stralcio del comunicato ufficiale N. 167 del 22 gennaio 2008 diffuso dagli uffici della LNP in data odierna:

Il Giudice Sportivo,

preso atto della rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS del Procuratore Federale, pervenuta via fax alle ore 11.39 del 22 gennaio 2008, in ordine al comportamento del calciatore Emanuele Pesaresi (Soc. Triestina) nei confronti del calciatore Job Iyock Thomas Herve (Soc. Ascoli), al 20° del primo tempo;

osserva:

in merito al segnalato episodio, nel referto arbitrale si attesta che "a causa di un fortuito scontro di giuoco al calciatore Job ha riportato un forte trauma cranico con perdita di conoscenza". Su richiesta di questo Ufficio, il ritenuto carattere fortuito del grave incidente di giuoco è stato ribadito dal Direttore di gara via fax (...).

Pertanto, poichè il comportamento del Pesaresi è stato "visto", e valutato, dall'Arbitro, non sussistono le condizioni, normativamente previste ex art. 35 n. 3 CGS, per l'ammissibilità della "prova televisiva".

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità della segnalazione pervenuta dal Procuratore Federale in merito al comportamento del calciatore Pesaresi Emanuele (Soc. Triestina).

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