Norme
Regolamento d'uso dello Stadio "Nereo Rocco" di Trieste
Premessa
L’accesso e la permanenza nell’area dello stadio, determina l’accettazione da parte dello spettatore, del presente “Regolamento d’uso dello stadio” e delle normative emanate dal C.O.N.I., dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla U.S. Triestina Calcio S.p.A. e dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.
L’inosservanza dello stesso, comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Per stadio si intende l’intera struttura incluse le aree di proprietà, occupate o utilizzate dal club.
Per club si intende l’ U.S. Triestina Calcio S.p.A.; per evento si intende ogni partita che ha luogo nello stadio.
Modalità di ammissione allo stadio
- L'ingresso allo stadio sarà autorizzato solo dopo la presentazione di idoneo titolo di accesso valido per persona, che dovrà essere conservato per tutta la durata dell’evento ed esibito in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto. Lo spettatore che da una verifica di controllo venga trovato sprovvisto del titolo d’accesso, dovrà corrispondere di nuovo il prezzo del biglietto. Su richiesta, dovrà essere fornita prova della propria identità;
- Il titolo di accesso allo stadio è personale e può essere ceduto a terzi previa comunicazione alla biglietteria delle generalità del nuovo fruitore;
- Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale della società, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso;
- Chiunque acceda indebitamente all’interno dell’impianto sportivo privo del titolo d’accesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 516 euro (Legge del 19 aprile 2003 n. 88 art.1- quinquies, comma 7);
- L’autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di sottoporre a controlli, , ispezioni, perquisizioni e rimozione di oggetti non autorizzati, tutte le persone che intendono accedere o hanno avuto accesso allo Stadio. L’accesso e la permanenza nello Stadio saranno negati a chiunque rifiuterà di sottoporsi ai controlli da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza;
- I titoli d’accesso si possono acquistare in prevendita oppure alle biglietterie autorizzate;
- I titoli d’accesso per la Curva Ospiti, potranno essere acquistati sino alle ore 19 del giorno antecedente l’incontro;
- Il possessore di regolare titolo di accesso che lascia lo stadio, non sarà più riammesso;
- Per ragioni d’ordine pubblico l’autorità di Pubblica Sicurezza o il club potranno limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello stadio anche a soggetti che dispongono del titolo di accesso. Non è consentito in alcun caso l'accesso nello stadio a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva;
- Durante la permanenza nello Stadio gli spettatori devono seguire inderogabilmente le indicazioni, le istruzioni e le direttive del personale di servizio, facilmente identificabile dal corpetto giallo, delle Forze di Polizia e del Servizio d’Ordine autorizzato. Il personale è al tuo servizio, collabora con loro;
- L’accesso allo stadio alle tifoserie per le operazioni di stesura striscioni e preparazione di coreografie, è consentito ad un numero massimo di 10 persone munite di valido titolo d’accesso, da 2 ore prima dell’inizio della gara esclusivamente alla presenza delle forze dell’ordine. L’attività in argomento dovrà essere conclusa prima dell’apertura dei cancelli all’ingresso del pubblico;
- Chiunque assista ad un evento sportivo, riconosce che i propri movimenti all'interno e attorno allo stadio sono esclusivamente a suo rischio e che il club o qualsiasi altro organismo non possono essere ritenuti responsabili per alcun tipo di rischio, pericolo e perdita, compresi danni fisici, danni agli oggetti di proprietà o per qualsiasi altro incidente derivato dalla sua presenza allo stadio sia che si verifichi prima, durante o dopo la partita;
- Il club non risponde, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a suo fatto e colpa, per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio e nelle aree limitrofe.
Servizi interni per il pubblico
- In ogni settore dello stadio è presente un punto di ristorazione;
- In ogni settore dello stadio è presente un punto di pronto soccorso;
- In ogni settore sono presenti i servizi igienici;
- In Tribuna Centrale è disponibile una sala attrezzata per il trattenimento dei bambini più piccoli;
- Qualsiasi informazione, assistenza e/o soccorso, può essere richiesta al personale di servizio, facilmente identificabile dal corpetto giallo.
Annullamento o rinvio delle competizioni
Rimborso spese per gare non effettuate o sospese.
- In caso di cancellazione dello spettacolo i titoli d’accesso saranno rimborsati ad esclusione del diritto di prevendita entro e non oltre l’ottavo giorno dalla data della manifestazione, presso le prevendite dove sono stati acquistati;
- Il rimborso o la sostituzione del titolo d’accesso avrà luogo solo a fronte di presentazione dello stesso;
- In caso di sospensione della gara dopo l'inizio del secondo tempo, i titoli d’accesso non sono validi per la gara di recupero.
Comportamenti vietati
- Compiere qualsiasi forma di discriminazione razziale etnica o religiosa, o effettuare cori e qualsiasi altra manifestazione di intolleranza;
- Agire in modo violento, istigare alla violenza, al razzismo o alla xenofobia oppure avere un comportamento che gli altri potrebbero interpretare come provocatorio, minaccioso, discriminatorio o offensivo; (Legge del 13 dicembre 1989 n. 401 art. 6, comma 1 e 5);
- Accendere fuochi;
- Arrampicarsi sulle strutture dello stadio, pali della luce, recinti, tetti, ripari e altri apprestamenti e costruzioni o stare in piedi sui posti a sedere;
- Scavalcare il muro di cinta, le recinzioni di settore, la recinzione fiscale e invadere il terreno di giuoco;
- Arrecare danni a persone o cose, danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;
- Turbare il regolare svolgimento di una competizione sportiva è punito con la sanzione pecuniaria da L. 50.000 a L. 300.000 (Legge 13 dicembre 1989 n. 401 art. 7);
- Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga;
- Circolare tra settori differenti se non consentito; ostruire i passaggi, le vie di accesso e di uscita, i varchi di ingresso e di uscita, le scale, le vie di esodo ed ogni altra via di fuga;
- Accedere alle aree riservate o alle aree chiuse al pubblico, entrare o lasciare lo stadio passando dai punti predisposti per un'uscita più rapida in caso di pericolo, quali ingressi, scale, pianerottoli, ecc.;
- Accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Svolgere qualsiasi tipo di attività promozionale o commerciale al di fuori di quelle autorizzate.
E'̀ assolutamente proibito introdurre e/o detenere all’interno dello stadio:
- Qualsiasi tipo di arma indipendentemente dal genere, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, coltelli o altri oggetti da taglio, qualsiasi strumento atto ad offendere e che possa essere utilizzato come tale; (Legge 13 dicembre 1989 n. 401 art. 6, comma 1 e 5);
- Tutti gli oggetti, i materiali o le sostanze che potrebbero essere lanciati o rappresentare una minaccia per la sicurezza, l'ordine pubblico, oppure provocare danni alle persone o alle cose, o interrompere lo svolgimento della partita;
- Veleni, sostanze nocive, materiali infiammabili o esplosivi, liquidi e gas, droghe e bevande alcoliche, pietre, bottiglie o contenitori di vetro ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato;
- Esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni o altre segnalazioni con testi offensivi, malevoli, provocatori, contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale, etnico o religioso, messaggi e materiali commerciali/promozionali, o che si tema possano ostacolare il regolare svolgimento della gara;
- Animali;
- Altri oggetti identificati dal personale di servizio, della sicurezza e/o da qualsiasi altra persona autorizzata che possano pregiudicare la sicurezza e/o la reputazione dell’ U.S. Triestina Calcio S.p.A.
Avvertenze
- L’impianto è controllato da un sistema di registrazione audio – video posizionato sia all’interno che all’esterno dello stadio, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 1996. Le forze di polizia e le autorità competenti sono autorizzate ad utilizzare le registrazioni.
- E’ facoltà della polizia giudiziaria, in virtù della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modificazioni, di procedere all’arresto anche non in flagranza, entro e non oltre le 36 ore successive (art. 8, comma 1 ter della legge citata):
dei responsabili di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche per le quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto a sensi dell’art.380 e 381 C.P.P. (art. 8, comma 1 bis);
di chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime (art. 6 bis comma 1);
dei contravventori al divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di cui all’art. 6, comma 1 o alla prescrizione di comparire negli uffici o comandi di polizia di cui al comma 2 del citato art. 6.
- Sono puniti inoltre dalla stessa legge 401/89 i seguenti comportamenti:
- scavalcamento ed invasione di campo – “Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell’impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda da L. 300.000 (euro 154) a L. 2.000.000 (euro 1.032)”. (art. 6 bis comma 2);
- possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive – “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da 150 euro a 500 euro “. ( art. 6 ter);
- turbativa di manifestazioni sportive – “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una manifestazione sportiva è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 ( euro 25 ) a lire 300.000 (euro 154). La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato”. (art. 7).
- regolamento d’uso e relative sanzioni – Chiunque entra nell’impianto sportivo in violazione al rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione e' raddoppiata nel caso di reiterazione del fatto, anche se lo stesso è commesso in altro impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, al contravventore possono essere applicati il DASPO e le prescrizioni per una durata non superiore ad un anno (Art. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L.n.88/2003).
Limitazioni riguardanti l'uso di bevande alcoliche
E’ vietata ai sensi dell’art. 5 comma 2 della legge 287/1991 la somministrazione e vendita di bevande di qualunque gradazione alcolica all’interno dello stadio N. Rocco, quando si svolgano incontri di calcio di coppe o campionato che vedano impegnata la squadra maggiore dell’ U.S. Triestina Calcio S.p.A. (Ordinanza del Sindaco).
Regole relative ai posti a sedere
- Tutti i posti sono a sedere e sono numerati, lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto assegnato stampato sul titolo d’accesso;
- Nessuno spettatore può stare in piedi quando il gioco è in corso;
- Tutti gli spettatori che entrano nello Stadio, non potranno muoversi da un settore all’altro salvo i casi autorizzati dal Club o dalle Forze di Polizia;
- Il settore destinato alla tifoseria ospite verrà utilizzato esclusivamente per quel fine, eccetto casi in cui il Club, di comune accordo con le Forze di Polizia e le Autorità locali, decida altrimenti;
- Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree dell’impianto sportivo non accessibili al pubblico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 516 euro. (Legge 19 aprile 2003 n. 88 art 1-quinquies, comma 6).
Motivi di espulsione dallo stadio
- Ogni persona che sia entrata nelle aree dello stadio designate per ospitare i tifosi della squadra avversaria, può essere espulsa dallo stadio per la sua incolumità e/o per qualsiasi altra ragione;
- Chi acquisti titoli di accesso a settori diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza;
- Chiunque non rispetti il presente regolamento d’uso.
Registrazione di suoni e immagini
- Chiunque assista a una partita riconosce che si tratta di un evento pubblico e quindi accetta ed autorizza qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese audio e video che potrebbero essere effettuate e che possa essere fatto uso gratuito della sua voce, immagine e aspetto per mezzo di proiezioni video dal vivo o registrate, trasmissioni radiofoniche o di altro tipo oppure tramite registrazioni, fotografie o qualsiasi altra tecnologia attuale e/o futura;
- Non sarà ammesso l’uso e quindi l’introduzione nello spazio adibito all’evento, di apparecchi per la registrazione audio – video, cineprese, telecamere e macchine fotografiche;
- Chiunque assista a una partita non registrerà e/o trasmetterà suoni, immagini e/o descrizioni dello stadio o della partita (così come nessun risultato e/o statistica della stessa) diverse da quelle consentite per uso privato;
- In ogni caso è severamente vietato diffondere tramite Internet, radio, televisione o altro attuale e/o futuro mezzo di comunicazione, suoni, immagini, descrizioni, risultati e/o statistiche della partita nel suo insieme o di una delle sue parti, oppure assistere altre persone nello svolgimento di tali attività;
- L’uso di telefoni cellulari è permesso nello Stadio per l’esclusivo utilizzo personale e privato.
















